DPCM 10 Aprile 2020

ECCO IL DECRETO DI IERI, CHE ALLUNGA IL LOCKDOWN, LA CHIUSURA FINO AL 3 MAGGIO. NELLE ULTIME DUE PAGINE TROVATE L’ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE DAL 14 APRILE POSSONO RIAPRIRE.

Si riepiloga e si riordinano le misure di contenimento previste nei precedenti provvedimenti sostituendo i precedenti DPCM del 11 marzo e 22 marzo 2020, nonché quelle di cui al DM 25 marzo 2020.

Riguardo alle attività produttive, il nuovo DPCM conferma le eccezioni alla sospensione, consentendo la prosecuzione delle seguenti attività e servizi:

  • Attività indicate nell’Allegato 3, individuate sulla base del Codice ATECO.
  • Attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività e dei servizi consentite. Il nuovo DPCM conferma il meccanismo della preventiva comunicazione al Prefetto della Provincia in cui è ubicata l’attività produttiva. Non è necessario attendere un riscontro positivo da parte della Prefettura, ma il Prefetto, sentito il Presidente della Regione, avrà facoltà di sospendere l’attività laddove non sussistano le condizioni per la prosecuzione.
  • Attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo a cose o persone. La comunicazione alla Prefettura in questo caso non è richiesta se tali impianti sono finalizzati a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.
  • Attività dell’industria della difesa e dell’aerospazio, nonché altre attività di rilevanza strategica.
  • Servizi di pubblica utilità ed essenziali; attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari; ogni attività funzionale a fronteggiare l’emergenza; servizi bancari, finanziari e assicurativi.

Il nuovo DPCM risolve alcune criticità applicative emerse nel corso delle ultime settimane, ad esempio, per le attività sospese e previa comunicazione al Prefetto è espressamente consentito:

  • l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o di terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione;
  • la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, nonché la ricezione in magazzino, da parte di terzi, di beni e forniture.
    Inoltre, sempre in linea con gli orientamenti di Confindustria, si ricorda che le FAQ pubblicate dalla Presidenza del Consiglio hanno già chiarito:
  • la possibilità per i dipendenti delle attività non sospese e alloggiati temporaneamente, per ragioni di lavoro, presso un Comune diverso da quello di abitazione, di fare rientro presso quest’ultimo;
  • ai fini dell’individuazione delle attività consentite, il fatto che si considerano i Codici ATECO risultanti dal Registro delle Imprese o, per i soggetti non iscritti, i Codici risultanti dall’anagrafe tributaria dell’Agenzia delle Entrate e indicati come attività primaria o prevalente o secondaria.